1. Ciascuna Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento verra' indirizzato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale lo comunichera' a tutte le Parti contraenti e lo portera' a conoscenza degli altri Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo. 2. Nel termine di sei mesi, a partire dal giorno della notifica del progetto di emendamento da parte del Segretario generale, ciascuna Parte contraente puo' far conoscere al Segretario generale:
- a)che essa ha obiezioni contro l'emendamento proposto,
- b)che, nonostante le proprie intenzioni di accettare l'emendamento, le condizioni necessarie per, tale accettazione, non sono state ancora soddisfatte nel proprio Paese. 3. Fino a che la Parte contraente che ha inviato la comunicazione, prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo, non comunichera' al Segretario generale la sua accettazione dell'emendamento, essa avra' la possibilita', nel corso di nove mesi a partire dal giorno della scadenza del termine di sei mesi previsto per la comunicazione, di presentare obiezioni contro l'emendamento proposto. 4. Se e' stata formulata un'obiezione al progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento non si considerera' accettato e non avra' effetto. 5. Se non sara' stata formulata nessuna obiezione contro il progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento si considerera' accettato dalla seguente data:
- a)quando nessuna delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, allo spirare del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- b)quando almeno una delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, alla piu' vicina delle seguenti date: la data in cui tutte le Parti contraenti, dopo aver inviato tale comunicazione, avranno notificato al Segretario generale la loro accettazione del progetto; questa data verra' pertanto riportata alla fine del termine di sei mesi, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate prima che sia decorso tale termine; la data della scadenza del termine di nove mesi, di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6. Ciascun emendamento considerato accettato, entrera' in vigore sui mesi dopo il giorno in cui sara' stato considerato accettato. 7. Il Segretario generale comunichera' il piu' presto possibile a tutte le Parti contraenti se e' stata sollevata un'obiezione al progetto di emendamento in conformita' del paragrafo 2 a) - del presente articolo e se una o piu' Parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o piu' Parti contraenti abbiano inviato tale comunicazione, il Segretario generale notifichera' ulteriormente a tutte le Parti contraenti se la Parte contraente o le Parti contraenti, che gli hanno inviato la comunicazione, hanno sollevato obiezioni contro il progetto di emendamento o lo hanno accettato. 8. Indipendentemente dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi 1-6 del presente articolo, gli allegati e le appendici al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una delle Parti contraenti dichiara che, in conformita' alla propria legislazione nazionale, il suo accordo e' subordinato all'ottenimento di una autorizzazione speciale oppure all'approvazione da parte di un organo legislativo, il consenso di detta Parte contraente alla modifica dell'allegato sara' considerato concesso solo quando detta Parte contraente avra' dichiarato al Segretario generale che sono state ottenute le approvazioni o le autorizzazioni richieste. Nell'accordo tra le amministrazioni competenti potra' essere previsto che durante il periodo transitorio i vecchi allegati resteranno completamente o parzialmente in vigore contemporaneamente ai nuovi allegati. Il Segretario generale fissera' la data di entrata in vigore dei nuovi testi compilati in seguito all'introduzione di tali modifiche.
Testo vigente dal 6 giugno 1977
