Art. 4 (Accordo) — Segnalazione delle strade della rete internazionale "E"
1. Le strade della rete internazionale "E" saranno identificate e indicate per mezzo del segnale descritto nell'allegato III del presente Accordo. 2. Tutti i segnali utilizzati per designare le strade "E" che non siano conformi alle disposizioni del presente Accordo e ai suoi allegati dovranno essere eliminati entro i tre anni successivi alla data in cui il presente Accordo entrera' in vigore per lo Stato interessato, in applicazione dell'articolo 6. 3. Entro i quattro anni successivi alla data in cui il presente Accordo entrera' in vigore per lo Stato interessato, in applicazione dell'articolo 6, dovranno essere sistemati su tutte le strade della rete internazionale "E" dei nuovi segnali conformi a quello descritto nell'allegato III del presente Accordo. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono soggette alle limitazioni, che possano derivare dai programmi nazionali, di cui all'articolo 1 del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
