1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati avranno sia firmato l'Accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che una o piu' strade della rete internazionale "E" colleghino in modo ininterrotto i territori di almeno quattro degli Stati che abbiano firmato o depositato un tale strumento. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data sia della firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, sia del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che permettera' di soddisfare la suddetta condizione. 2. Per ogni Stato che depositera' il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data dalla quale decorre il termine di 90 giorni specificato al paragrafo 1 del presente articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del suddetto deposito. 3. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo abroghera' e sostituira', nei rapporti fra le Parti contraenti, la Dichiarazione sulla costruzione delle grandi strade di traffico internazionale, firmata a Ginevra il 16 settembre 1950.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art6 · fonte su Normattiva