1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre 1976 alla firma sia degli Stati che siano membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, sia di quelli ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di tale Commissione. 2. Tali Stati potranno divenire parte del presente Accordo mediante:

  • a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  • b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  • c)adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art5 · fonte su Normattiva