[1]ARTICOLO XV.
[2]DISPOSIZIONI FINALI
[3]SEZIONE I. - Firma ed accettazione. (a) Il presente Accordo sara' depositato nella Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, e vi rimarra' aperto fino al 31 dicembre 1959 alla firma dei rappresentanti dei paesi elencati nell'Allegato A. Ogni paese firmatario dovra' depositare presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani uno strumento, con il quale dichiari di aver accettato o ratificato il presente Accordo, secondo la propria legislazione, e di aver preso le misure necessarie per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo stesso. (b) La Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani trasmettera' copie conformi del presente Accordo ai membri dell'Organizzazione, ai quali rendera' opportunamente noto quando e da quale membro esso sia stato firmato e quando sia stato effettuato il relativo deposito dello strumento di accettazione o di ratifica codici al precedente paragrafo. (c) All'atto del deposito dello strumento di accettazione o di ratifica, ogni paese versera' alla Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani a copertura di spese di amministrazione della Banca, oro o dollari degli Stati Uniti d'America, per un importo pari ad un millesimo del prezzo di acquisto delle azioni della Banca sottoscritte e dell'ammontare della sua quota di contributo al Fondo. Tale importo verra' accreditato a ciascun paese membro in conto delle sottoscrizioni e delle quote fissate secondo gli Articoli II, Sezione 4 (a) (i) e IV, Sezione 3 (d) (i). A decorrere dalla data del deposito del proprio strumento di accettazione o ratifica, ogni paese potra', in qualsiasi momento, effettuare pagamenti supplettivi, che gli saranno accreditati in conto delle sottoscrizioni e delle quote di cui agli Articoli II e IV. La Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani conservera', registrandoli in appositi conti speciali, tutti i fondi depositati conformemente a questo paragrafo, e li mettera' a disposizione della Banca, al piu' tardi, quando si effettui la prima riunione dell'Assemblea dei Governatori, come previsto dalla Sezione 3 di questo Articolo. Nel caso che al 31 dicembre 1959 il presente Accordo non sia entrato in vigore, la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani restituira' detti fondi ai rispettivi paesi depositanti. (d) A decorrere dalla data d'inizio delle operazioni della Banca, la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani potra' ricevere la firma e lo strumento di accettazione o ratifica del presente Accordo da parte di qualsiasi paese, la cui ammissione quale membro della Banca sia approvata secondo l'Articolo II, Sezione I (b). SEZIONE 2. - Entrata in vigore. (a) Il presente Accordo entrera' in vigore quando, secondo la Sezione 1 (a) di questo articolo, esso sia stato firmato, e sia stato depositato lo strumento relativo all'accettazione o ratifica, da rappresentanti di paesi le cui sottoscrizioni ascendano almeno all'85 per cento del totale delle sottoscrizioni elencate nell'Allegato A. (b) I paesi che abbiano depositato lo strumento di accettazione o ratifica prima della data di entrata in vigore di questo Accordo, saranno membri a decorrere da tale data. Gli altri paesi diverranno membri a decorrere dalla data del deposito del relativo strumento di accettazione o ratifica. SEZIONE 3. - Inizio delle operazioni. (a) Il Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani convochera' la prima riunione dell'Assemblea dei Governatori non appena questo Accordo entri in vigore, secondo La Sezione 2 di questo articolo. (b) Nella prima seduta, l'Assemblea dei Governatori provvedera' per la designazione dei consiglieri esecutivi e dei loro supplenti, secondo quanto disposto nell'Articolo VIII, Sezione 3, nonche' per la determinazione della data d'inizio delle operazioni della Banca. Nonostante quanto stabilito nell'articolo VIII, Sezione 3, i governatori, se lo ritengano opportuno, potranno decidere che il primo periodo di esercizio dei consiglieri esecutivi abbia una durata inferiore a tre anni.
[4]FATTO nella citta' di Washington, D.C., Stati Uniti d'America, in un solo originale, in data 8 aprile 1959, i cui testi in spagnolo, francese, inglese e portoghese sono ugualmente autentici.
[5](Seguono le firme).
Testo vigente dal 16 maggio 1977
