[1]Articolo XIX

[2]1. Il presente Accordo rimane aperto fino al 1 dicembre 1956 alla firma dei Governi menzionati nel suo preambolo. 2. Il presente Accordo e' subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione dovranno essere depositati appena possibile presso il Segretario generale, che informera' tutti i Governi firmatari o aderenti della data del deposito di ciascuno di tali strumenti.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artxix · fonte su Normattiva