ARTICOLO XI DISPOSIZIONI FINALI Sezione 1 - Firma ed accettazione

  • a)Il presente Accordo sara' depositato presso la Banca, dove rimarra' aperto - fino al 31 dicembre 1985, o ad altra data stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Societa' per la firma dei rappresentanti dei paesi indicati all'Allegato A. Qualora il presente Accordo non fosse entrato in vigore, un'ulteriore data potrebbe essere fissata dai rappresentanti dei paesi firmatari dell'Atto finale dei negoziati relativi alla costituzione della Societa' inter-americana d'investimento. Ogni paese firmatario dovra' depositare ufficialmente alla Banca uno strumento che indichi la sua accettazione o ratifica del presente Accordo, secondo la sua legislazione, e che indichi anche che ha preso le disposizioni necessarie ad assolvere tutti gli obblighi che ne derivano.
  • b)La Banca inviera' copie autenticate del presente Accordo ai suoi membri e li informera', in tempo utile, di ogni firma e di ogni deposito di strumento di accettazione o di ratifica che sia stata effettuata in conformita' al paragrafo precedente, come pure delle loro rispettive date.
  • c)A decorrere dalla data alla quale la Societa' avra' iniziato le sue operazioni, la Banca potra' ricevere la firma e gli strumenti di accettazione o di ratifica del presente Accordo da ogni paese, il cui ingresso in qualita' di membro avvenga in conformita' ai termini dell'Articolo II, Sezione 1 (b). Sezione 2. Entrata in vigore
  • a)Il presente Accordo entrera' in vigore dopo la firma ed il deposito degli strumenti di accettazione o di ratifica - in conformita' alla Sezione 1 del presente articolo - da parte dei rappresentanti dei paesi, le cui sottoscrizioni rappresenteranno almeno due terzi del totale delle sottoscrizioni stipulate all'Allegato A, e dovranno includere:
  • i)le sottoscrizioni del paese membro con il massimo numero di azioni, e
  • ii)le sottoscrizioni dei paesi in via di sviluppo, membri regionali, il cui totale di azioni sia superiore al totale delle altre sottoscrizioni.
  • b)I paesi i cui strumenti di accettazione o di ratifica siano stati depositati antecedentemente alla data alla quale l'Accordo e' entrato in vigore, saranno considerati membri a tale data. Gli altri paesi diverranno membri alla data del deposito del loro strumento di accettazione o di ratifica. Sezione 3. Apertura delle operazioni. Il Presidente convochera' la prima riunione dell'Assemblea dei Governatori non appena il presente Accordo sara' entrato in vigore, in conformita' alla Sezione 3 del presente articolo. La Societa' iniziera' le sue attivita' alla data di questa riunione. Redatto a Washington, distretto di Columbia, Stati Uniti d'America, in un solo originale recante la data del 19 novembre 1984, i cui testi spagnolo, inglese, francese e portoghese faranno ugualmente fede e ssaranno depositati negli archivi della Banca inter-americana di sviluppo, la quale ha manifestato, apponendo la sua firma in calce al presente Accordo, il suo intento di agire in qualita' di depositario dell'Accordo e di notificare a tutti i governi dei membri di cui all'Allegato A, la data di entrata in vigore del presente Accordo, secondo l'Articolo XI, Sezione 2.

Testo vigente dal 24 maggio 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;165~accordo-artxi · fonte su Normattiva