Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Art. 15 (Accordo) — Firma
- 1)Il presente Accordo rimane aperto alla firma sino al 31 maggio 1975, presso la Sede dell'Organizzazione, e rimane in seguito aperto all'adesione.
- 2)I Governi degli Stati Membri dell'Organizzazione divengono parti del presente Accordo:
- a)con firma non sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione;
- b)con firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione;
- c)per mezzo di adesione.
- 3)Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario generale.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
