• 1)Il presente Accordo rimane aperto alla firma sino al 31 maggio 1975, presso la Sede dell'Organizzazione, e rimane in seguito aperto all'adesione.
  • 2)I Governi degli Stati Membri dell'Organizzazione divengono parti del presente Accordo:
  • a)con firma non sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione;
  • b)con firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione;
  • c)per mezzo di adesione.
  • 3)Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art15 · fonte su Normattiva