Il caricatore non e' responsabile del danno subito dal vettore o sostituito vettore ne' dei danni subiti dalla nave, a meno che tali danni non risultino esser dovuti ad errore o negligenza del caricatore, o di suoi preposti o mandatari. Le persone preposte o delegate dal caricatore non sono neppure responsabili di tali danni, a meno che questi non risultino esser dovuti a loro errore o negligenza.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art12 · fonte su Normattiva