Art. 12 — Disposizioni generali
Il caricatore non e' responsabile del danno subito dal vettore o sostituito vettore ne' dei danni subiti dalla nave, a meno che tali danni non risultino esser dovuti ad errore o negligenza del caricatore, o di suoi preposti o mandatari. Le persone preposte o delegate dal caricatore non sono neppure responsabili di tali danni, a meno che questi non risultino esser dovuti a loro errore o negligenza.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
