Art. 10 — Responsabilità del vettore e del sostituto vettore
1. Qualora l'effettuazione del trasporto o di parte di esso sia stata affidata ad un sostituto vettore, nell'esercizio o meno di una facolta' riconosciutagli dal contratto di trasporto via mare, il vettore sara' ritenuto nondimeno responsabile della globalita' del trasporto stesso, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Per la parte di trasporto effettuata dal sostituto vettore, il vettore sara' ritenuto responsabile degli atti e delle omissioni commesse dal sostituto vettore o da preposti o mandatari di questi nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Tutte le disposizioni di cui alla presente Convenzione in materia di responsabilita' del vettore trovano anche applicazione per quanto riguarda la responsabilita' del sostituto vettore relativamente al trasporto da questi effettuato. Le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, trovano applicazione nel caso di azione intentata contro un preposto o mandatario del sostituto vettore. 3. Qualsiasi specifico accordo con cui il vettore assume obblighi che non gli incombono in virtu' della presente Convenzione o rinunzia a diritti conferitigli dalla presente Convenzione, non ha effetti nei confronti del sostituto vettore che non l'abbia espressamente sottoscritto. Che il sostituto vettore abbia o meno sottoscritto tale accordo, il vettore deve nondimeno ritenersi vincolato dagli obblighi o rinunzie risultanti da detto specifico accordo. 4. Ove vettore e sostituito vettore siano entrambi ritenuti responsabili e nella misura in cui tali risultino, la loro responsabilita' e' congiunta e solidale. 5. L'ammontare complessivo dei risarcimenti dovuti dal vettore, sostituto vettore o loro preposti o mandatari non puo' oltrepassare i limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione. 6. Nessuna disposizione contemplata dal presente articolo pregiudica il diritto di ricorso esistente fra vettore e sostituto vettore.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
