1. Il caricatore e' tenuto ad apporre sulle merci pericolose un contrassegno o etichetta che indichi adeguatamente la loro pericolosita'. 2. Nel rimettere merci pericolose al vettore o al sostituto vettore, il caricatore e' tenuto ad informare il vettore o il sostituto vettore, a seconda dei casi, della pericolosita' delle merci, e, se necessario, a indicare le precauzioni da prendere. Qualora il caricatore non ottemperi a tale obbligo e qualora il vettore o il sostituto vettore non venga altrimenti a conoscenza della pericolosita' delle merci:

  • a)il caricatore e' responsabile nei confronti del vettore e del sostituto vettore del danno risultante dall'imbarco di dette merci; e
  • b)le merci potranno in qualsiasi momento esser sbarcate, distrutte o rese innocue, a seconda delle circostanze, senza che vi sia materia di indennizzo. 3. Le disposizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo non possono esser invocate da persona che, durante il trasporto, prenda le merci in consegna pur sapendo della loro pericolosita'. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, comma b), non applicandosi o non potendo essere invocate, qualora le merci pericolose divengano un effettivo pericolo per le persone od i beni, queste possono essere sbarcate, distrutte o rese innocue, come richiesto dalle circostanze, senza che vi sia materia di indennizzo, salvo che esista un obbligo a contribuire alle comuni avarie o che il vettore sia responsabile conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art13 · fonte su Normattiva