1. Salvo che il destinatario non inoltri per iscritto al vettore un avviso di perdita o danno specificante la natura generica del danno o della perdita entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci gli sono state consegnate, la consegna delle stesse costituisce presunzione, salvo prova contraria, che le merci sono state consegnate dal vettore come descritte dal documento di trasporto, o, qualora tale documento non sia stato emesso, che sono state consegnate in buono stato. 2. Qualora la perdita o il danno non siano apparenti, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo trovano applicazione solo se non vi e' stato avviso trasmesso per iscritto entro i 15 giorni successivi alla data di consegna delle merci al destinatario. 3. Qualora lo stato delle merci sia stato oggetto di ispezione in contraddittorio all'atto della loro consegna al destinatario, non sara' necessario trasmettere per iscritto avviso per la perdita o il danno constatato nel corso dell'ispezione suddetta. 4. In caso di perdita o di danno accertato o presunto, vettore e destinatario saranno tenuti a fornire l'un l'altro tutte le facilitazioni del caso onde procedere all'ispezione delle merci nonche' alla verifica del numero dei colli. 5. Nessun risarcimento e' dovuto per danno risultante da ritardo di consegna salvo che un avviso sia stato trasmesso per iscritto al vettore entro 60 giorni dalla data di consegna delle merci al destinatario. 6. Qualora le merci siano state consegnate da un sostituto vettore, qualsiasi avviso trasmessogli in virtu' del presente articolo avra' gli stessi effetti che se trasmesso al vettore, e qualsiasi avviso trasmesso al vettore avra' gli stessi effetti che se trasmesso al sostituto vettore. 7. Qualora non giunga per iscritto al caricatore un avviso di perdita o di danno specificante la natura generica di detta perdita o danno, da parte del vettore o sostituto vettore entro 90 giorni dalla piu' remota delle due seguenti date: data in cui si e' verificata la perdita o il danno o data in cui le merci sono state consegnate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, si riterra', salvo prova contraria, che il vettore o il sostituto vettore non abbia subito alcuna perdita o danno dovuto a errore o negligenza del caricatore, dei suoi preposti o mandatari. 8. Ai fini del presente articolo, un avviso consegnato a chi agisce in nome del vettore o sostituto vettore, sia esso il capitano o l'ufficiale responsabile, o a chi agisce in nome del caricatore e' da ritenersi trasmesso al vettore, al sostituto vettore o al caricatore, rispettivamente.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art19 · fonte su Normattiva