1. Ai fini della presente Convenzione, la responsabilita' del vettore per quanto concerne le merci copre il periodo in cui le merci sono in sua custodia al porto di imbarco, durante il trasporto e al porto di sbarco. 2. Ai fini del primo paragrafo del presente articolo, le merci debbono ritenersi sotto custodia del vettore:

  • a)dal momento in cui le prende in consegna da parte:
  • i)del caricatore o di persona che agisce per conto di questi; ovvero
  • ii)di un'autorita' o terzo cui le merci sono consegnate per essere spedite, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti nel porto di imbarco;
  • b)fino a quando non ne effettua la consegna:
  • i)consegnando le merci al destinatario; ovvero
  • ii)ove il destinatario non riceva direttamente le merci da parte del vettore, mettendole a disposizione del destinatario, conformemente al contratto, o alle leggi o alla pratica commerciale vigenti nel porto di sbarco; ovvero
  • iii)consegnando le merci ad un'autorita' o terzo cui debbono essere consegnate conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel porto di sbarco. 3. Ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per "vettore" o per "destinatario" si intendono anche le persone da questi rispettivamente preposte o delegate.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art4 · fonte su Normattiva