Art. 18 — Altri documenti rispetto alle polizze di carico
Qualora il vettore emetta un documento diverso rispetto ad una polizza di carico per accertare il ricevimento delle merci da trasportare tale documento, salvo prova contraria, attestera' la conclusione del contratto di trasporto via mare nonche' la presa in consegna da parte del vettore delle merci che vi figurano descritte.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
