[1]- Giurisdizione addizionale

[2]L'azione per il risarcimento per danni di cui all'articolo 45 e' promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali puo' essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attivita'.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art46 · fonte su Normattiva