Art. 25 — Altre convenzioni
1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo i diritti o gli obblighi del vettore, sostituto vettore o dei loro preposti o mandatari risultanti da convenzioni internazionali o da disposizioni di diritto interno circa i limiti di responsabilita' dei proprietari di mezzi marittimi. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della presente Convenzione non ostano all'applicazione delle disposizioni obbligatorie di altra Convenzione multilaterale gia' vigente alla data della presente Convenzione e concernente questioni trattate da detti articoli, purche' il contrasto interessi esclusivamente delle parti che abbiano la loro sede principale in Stati che hanno sottoscritto l'altra Convenzione. Il presente paragrafo, tuttavia, non pregiudica l'applicazione del paragrafo 4, articolo 22, della presente Convenzione. 3. Nessuna responsabilita' in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione e' riconosciuta per danni causati da incidente nucleare, qualora il gestore di un impianto nucleare sia responsabile per tali danni:
- a)in applicazione sia della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 circa la responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, cosi' come modificata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sia della Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilita' civile in materia di danni nucleari, ovvero
- b)in virtu' delle disposizioni di diritto interno regolanti la responsabilita' in caso di tale tipo di danni, purche' tuttavia dette disposizioni siano sotto ogni aspetto altrettanto favorevole alla persona lesa da tali danni delle disposizioni di cui alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna. 4. Nessuna responsabilita' e' ascrivibile in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione per perdita, danno o ritardo di consegna di bagagli per i quali il vettore e' responsabile in virtu' di una convenzione internazionale o delle disposizioni di diritto interno relative al trasporto via mare di passeggeri e loro bagagli. 5. Nessuna disposizione della presente Convenzione vieta ad uno Stato contraente di applicare una diversa convenzione internazionale gia' vigente alla data della presente Convenzione, e che si applichi obbligatoriamente a contratti di trasporto riguardanti essenzialmente un modo di trasporto che non sia quello marittimo. Detta disposizione si applica pure a qualsiasi ulteriore revisione o modifica di detta Convenzione internazionale.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
