Art. 22 — Arbitrato
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le parti potranno prevedere, con accordo stipulato per iscritto, che qualsiasi controversia relativa al trasporto di merci in virtu' della presente Convenzione sia soggetta ad arbitrato. 2. Qualora un contratto di noleggio contempli una disposizione che preveda che le controversie risultanti dalla sua esecuzione sono soggette ad arbitrato, e qualora una polizza di carico emessa in conformita' con tale contratto di noleggio non specifichi con apposita clausola che detta disposizione vincola il detentore della polizza di carico, il vettore non potra' far valere detta disposizione ad un detentore in buona fede della polizza di carico. 3. La procedura arbitrale sara' avviata, a discrezione dell'attore:
- a)o in un luogo sito sul territorio di uno Stato in cui si trova:
- i)la principale sede del convenuto, o, in difetto, la sua abituale residenza; o
- ii)il luogo ove il contratto e' stato stipulato, purche' il convenuto vi abbia una sede, una succursale od una agenzia attraverso la quale il contratto e' stato stipulato; o
- iii)il porto di imbarco o il porto di sbarco;
- b)o in altro luogo all'uopo definito nella clausola o nel patto compromissorio. 4. L'arbitro od il tribunale arbitrale applichera' le norme della presente Convenzione. 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo debbono ritenersi incluse in qualsiasi clausola o patto compromissorio, e qualsiasi disposizione della clausola o del patto che vi fosse contraria dovra' ritenersi nulla. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la validita' di un accordo relativo all'arbitrato stipulato fra le parti a seguito di contrasto sorto sul contratto di trasporto via mare.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
