Art. 24 — Avarie comuni
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione osta alla applicazione delle disposizioni del contratto di trasporto via mare o della legislazione nazionale circa il regolamento delle avarie comuni. 2. Fatto salvo l'articolo 20, le disposizioni della presente Convenzione che regolano la responsabilita' del vettore per perdite o danni subiti dalle merci definiscono anche se il destinatario puo' rifiutarsi di concorrere alle avarie comuni e se il vettore e' tenuto a indennizzare il destinatario per l'eventuale suo concorso alle avarie comuni o alle spese di salvataggio.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
