1. Nessuna disposizione della presente Convenzione osta alla applicazione delle disposizioni del contratto di trasporto via mare o della legislazione nazionale circa il regolamento delle avarie comuni. 2. Fatto salvo l'articolo 20, le disposizioni della presente Convenzione che regolano la responsabilita' del vettore per perdite o danni subiti dalle merci definiscono anche se il destinatario puo' rifiutarsi di concorrere alle avarie comuni e se il vettore e' tenuto a indennizzare il destinatario per l'eventuale suo concorso alle avarie comuni o alle spese di salvataggio.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art24 · fonte su Normattiva