Art. 23 — Clausole contrattuali
1. Qualsiasi clausola del contratto di trasporto via mare, della polizza di carico o di altro documento attestante il contratto di trasporto via mare che deroghi direttamente o indirettamente alle disposizioni della presente Convenzione dovra' ritenersi nulla. La nullita' di tale clausola non inficiera' la validita' delle altre disposizioni del contratto o del documento in cui figura. L'eventuale clausola che contempli la cessione al vettore dei proventi dell'assicurazione delle merci, o altra analoga clausola, dovra' ritenersi nulla. 2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente, articolo, il vettore potra' assumersi responsabilita' ed obblighi piu' gravosi di quelli previsti dalla presente Convenzione. 3. Ogni qualvolta sia emessa una polizza o altro documento comprovante il contratto di trasporto via mare, tale documento dovra' recare menzione che il trasporto e' soggetto alle disposizioni della presente Convenzione che colpiscono di nullita' qualsiasi clausola che vi deroghi a danno del caricatore o del destinatario. 4. Qualora l'avente diritto alle merci subisca un danno a seguito di una clausola nulla in virtu' del presente articolo o della omessa menzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il vettore sara' tenuto a versare all'avente diritto alle merci, in conformita' con la presente Convenzione, l'eventuale supplemento di risarcimento dovuto a fronte delle perdite, danni o ritardi subiti dalle merci. Inoltre, il vettore sara' tenuto a rimborsare all'avente diritto le spese sostenute per far valere il proprio diritto, con riserva che le spese incorse nel procedimento in cui la disposizione di cui sopra e' invocata, saranno determinate conformemente alla legge dello Stato ove il procedimento e' promosso.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
