Art. 30 — Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare del termine di un anno dalla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che diverra' parte contraente della presente Convenzione dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un termine di un anno dalla data del deposito dell'apposito strumento a' nome del suddetto Stato. 3. Ciascuno Stato contraente applichera' le disposizioni della presente Convenzione ai contratti di trasporto per mare che saranno conclusi a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
