1. Al momento di divenire Stato contraente della presente Convenzione, ogni Stato parte della Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme in materia di polizze di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 (Convenzione del 1924) notifichera' al Governo belga, nella sua qualita' di depositario della Convenzione del 1924, la denuncia di detta Convenzione, dichiarando che la denuncia stessa avra' effetto a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore nei suoi confronti. 2. All'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' del paragrafo 1, articolo 30, il depositario della presente Convenzione notifichera' al Governo belga nella sua qualita' di depositario della Convenzione del 1924 la data di detta entrata in vigore come pure i nomi degli Stati contraenti nei confronti dei quali la Convenzione e' entrata in vigore. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis agli Stati parte del Protocollo firmato il 23 febbraio 1968 che modifica la Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme in materia di polizze di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924. 4. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato contraente potra', se lo ritiene opportuno, differire la denuncia della Convenzione del 1924 nonche' della Convenzione del 1924 modificata con Protocollo del 1968 per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In tal caso, notifichera' le sue intenzioni al Governo belga. Durante tale periodo transitorio, sara' tenuto ad applicare agli Stati contraenti la presente Convenzione e nessun'altra.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art31 · fonte su Normattiva