Le disposizioni della presente Convenzione non ostacoleranno l'applicazione di divieti o restrizioni contemplati dalle leggi e dai regolamenti nazionali e basati su considerazioni di carattere morale o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, d'igiene o sanita' pubblica, o relative alla protezione dei brevetti o dei marchi di fabbrica.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
