Le disposizioni della presente Convenzione non ostacoleranno l'applicazione di divieti o restrizioni contemplati dalle leggi e dai regolamenti nazionali e basati su considerazioni di carattere morale o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, d'igiene o sanita' pubblica, o relative alla protezione dei brevetti o dei marchi di fabbrica.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art15 · fonte su Normattiva