1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ne' l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralita', pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, ne impediscono la riscossione di somme esigibili in virtu' di tali ordinamenti. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
