1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ne' l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralita', pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, ne impediscono la riscossione di somme esigibili in virtu' di tali ordinamenti. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art47 · fonte su Normattiva