Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o attivita' diretta intesa a far beneficiare indebitamente una persona (fisica o giuridica) o del materiale delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione, rende il trasgressore, nel paese ove e' stata commessa l'infrazione, passibile delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti di tale paese e, se del caso, del pagamento dei diritti e tasse esigibili all'importazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art16 · fonte su Normattiva