disposizioni della presente Convenzione non ostacolano l'attuazione dei divieti e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali, fondate su considerazioni di natura non economica quali considerazioni di moralita' o di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanita' pubblica o su considerazioni di carattere veterinario o fito-sanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, oppure relative alla protezione dei diritti di autore e della proprieta' industriale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art19 · fonte su Normattiva