1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporra' il trasgressore, nel territorio della Parte contraente dove e' stata commessa l'infrazione, alle sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente. 2. Qualora non sia possibile determinare il territorio sul quale una irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che essa e' stata commessa sul territorio della Parte contraente dove e' stata constatata.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art20 · fonte su Normattiva