Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporra' il contravventore, nel Paese in cui l'infrazione e' stata commessa, alle sanzioni previste della legislazione di detto Paese.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporra' il contravventore, nel Paese in cui l'infrazione e' stata commessa, alle sanzioni previste della legislazione di detto Paese.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art36 · fonte su Normattiva