1. - Il materiale scientifico di cui e' stata concessa l'introduzione temporanea dovra' essere riesportato entro sei mesi a partire dalla data di importazione. Tuttavia, le autorita' doganali del paese che ha importato temporaneamente detto materiale potranno pretendere che il materiale venga riesportato entro un limite di tempo piu' breve, ritenuto sufficiente per il raggiungimento dello scopo di detta importazione temporanea. 2. - Le autorita' doganali potranno, per motivi validi, concedere un limite di tempo maggiore o prorogare il limite inizialmente concesso. 3. - Qualora tutto o una parte del materiale scientifico in importazione temporanea non possa essere riesportato in seguito a un sequestro, e tale sequestro non sia stato effettuato su richiesta di privati, l'obbligo della riesportazione sara' sospeso per tutta la durata del sequestro.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art6 · fonte su Normattiva