[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

[3]Convenzione doganale sulla importazione temporanea di materiale scientifico

[4]PREAMBOLO

[5]Le Parti Contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione Doganale con l'ausilio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO); Considerato che lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'insegnamento costituisce un fattore determinante di progresso economico e sociale; Ritenendo che l'adozione di facilitazioni generali per l'importazione temporanea in esenzione di diritti e tasse del materiale destinato alla ricerca scientifica o all'insegnamento possa contribuire efficacemente a tale scopo; Hanno convenuto quanto segue:

[6]Art. 1.

[7]Ai fini della presente Convenzione: (a) per "materiale scientifico" si intendono: gli strumenti, gli apparecchi, i macchinari ed i loro accessori che vengono utilizzati ai fini della ricerca scientifica o dell'insegnamento; (b) per "diritti e tasse di importazione" si intendono i diritti doganali e tutti gli altri tributi, tasse, o altre imposizioni che vengono riscosse all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, eccettuate le tasse e le altre imposizioni il cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; (c) per "introduzione temporanea" si intende l'importazione temporanea in esenzione di diritti e tasse di - importazione, senza proibizioni ne' restituzioni all'importazione a condizione di riesportazione; (d) per "enti approvati" si intendono gli istituti scientifici od educativi pubblici o privati, il cui fine sia essenzialmente non di lucro, abilitati dalle competenti autorita' del paese d'importazione a ricevere il materiale scientifico in introduzione temporanea; (e) per "ratifica" si intende la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione; (f) per "Consiglio" si intende l'organizzazione istituita dalla Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale adottata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art1 · fonte su Normattiva