L'introduzione temporanea del materiale scientifico, dei pezzi di ricambio e degli strumenti puo' essere subordinata alle seguenti condizioni: (a) che essi siano importati da enti autorizzati ed utilizzati sotto il controllo e la responsabilita' di detti enti; (b) che siano utilizzati, nei paesi ove sono importati, per scopi non commerciali; (c) che siano importati in numero ragionevole, tenuto conto della loro destinazione; (d) che siano chiaramente identificabili al momento della riesportazione; (e) che restino durante la permanenza nel paese l'importazione, di proprieta' di una persona fisica domiciliata all'estero o di una persona giuridica avente sede all'estero.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
