Articolo IX Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

  • a)La presente Convenzione rimarra' aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1 luglio 1975, e rimarra' in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire parte della Convenzione mediante:
  • i)la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
  • ii)la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  • iii)l'adesione.
  • b)La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
  • c)Il Segretario generale dell'Organizzazione informera' tutti i Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito delle firme o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto deposito.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artix · fonte su Normattiva