, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
- 1)La Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1 ottobre 1977 al 30 giugno 1978 e resta in seguito aperta all'adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti della Convenzione mediante:
- a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- b)firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione; o
- c)adesione.
- 2)La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento a tale effetto presso il Segretario Generale.
- 3)Il Segretario Generale informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi aderiscono, di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della data di tale deposito.
Testo vigente dal 20 giugno 1983
