, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

  • 1)La Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1 ottobre 1977 al 30 giugno 1978 e resta in seguito aperta all'adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti della Convenzione mediante:
  • a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
  • b)firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione; o
  • c)adesione.
  • 2)La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento a tale effetto presso il Segretario Generale.
  • 3)Il Segretario Generale informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi aderiscono, di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della data di tale deposito.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art9 · fonte su Normattiva