Articolo X Entrata in vigore

  • a)La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno venticinque Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi mercantili, sono divenute parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo IX.
  • b)Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito.
  • c)Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data in cui una modifica alla presente Convenzione viene considerata accettata conformemente all'articolo VIII si applicano alla Convenzione nella sua forma modificata.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artx · fonte su Normattiva