ARTICOLO IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

  • 1)La Convenzione e' aperta alla firma, presso la Organizzazione, dal 1› novembre 1979 al 31 ottobre 1980, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della Convenzione attraverso:
  • a)firma senza riserva quanto alla ratifica, accettazione o approvazione; o
  • b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  • c)adesione.
  • 2)La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano attraverso il deposito di uno strumento, volto a questo effetto, presso il Segretario Generale.
  • 3)Il Segretario Generale informa gli Stati di ogni firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del deposito.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;147~convenzione-art4 · fonte su Normattiva