Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione
Art. 4 (Convenzione)
ARTICOLO IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
- 1)La Convenzione e' aperta alla firma, presso la Organizzazione, dal 1› novembre 1979 al 31 ottobre 1980, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della Convenzione attraverso:
- a)firma senza riserva quanto alla ratifica, accettazione o approvazione; o
- b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
- c)adesione.
- 2)La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano attraverso il deposito di uno strumento, volto a questo effetto, presso il Segretario Generale.
- 3)Il Segretario Generale informa gli Stati di ogni firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del deposito.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
