[1]ARTICOLO XIV Entrata in vigore

[2](1) La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 25 Stati, la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50% del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi aventi una stazza lorda di 100 o piu' ton, l'abbiano firmata senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o che abbiano depositato gli strumenti necessari di ratifica, accettazione, approvazione od adesione in conformita' con l'Articolo XIII. (2) Il Segretario Generale informera' tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, della data in cui entrera' in vigore. (3) Qualsiasi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato durante i dodici mesi a cui si fa menzione nel paragrafo (1), sara' valido o dall'entrata in vigore della Convenzione o 3 mesi dopo il deposito di tali strumenti, se tale data sara' piu' recente. (4) Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato dopo la data in cui la Convenzione entrera' in vigore, avra' vigore tre mesi dopo la data di deposito. (5) Dopo la data in cui un emendamento sara' ritenuto che sia stato accettato come da Articolo XII, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione depositato si riferira' alla Convenzione emendata.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artxiv · fonte su Normattiva