in vigore

  • 1)La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno 25 Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 25 per cento della stazza lorda della flotta mondiale delle navi mercantili, hanno sia firmato la Convenzione senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato lo strumento richiesto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, conformemente all'articolo 17.
  • 2)Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore sono state adempiute ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione esplicano i loro effetti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento se quest'ultima data e' posteriore.
  • 3)Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ha effetto tre mesi dopo la data di desposito dello strumento.
  • 4)Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione e' reputato essere stato accettato in virtu' dell'articolo 16 si applica alla Convenzione come modificata.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art18 · fonte su Normattiva