Art. 5 (Convenzione)
ARTICOLO V Entrata in vigore 1. La Convenzione entrera' in vigore 12 mesi dopo la data in cui 15 Stati saranno divenuti Parti di detta Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo IV. 2. Per gli Stati che ratificheranno, accetteranno approveranno la Convenzione o vi aderiranno conformemente all'articolo IV dopo che sara' soddisfatta la condizione prescritta dal paragrafo 1. e prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la data di entrata in vigore sara' quella dell'entrata in vigore della Convenzione. 3. Per gli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno la Convenzione o vi aderiranno dopo la data della sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo la data del deposito di uno strumento conformemente alle disposizioni dell'articolo IV. 4. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo III si applichera' al testo modificato della Convenzione o per lo Stato che avra' depositato un tale strumento, la Convenzione modificata entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito. 5. Il Segretario Generale informera' gli Stati sulla data di entrata in vigore della Convenzione.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
