1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art49 · fonte su Normattiva