[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DEI CONTENITORI (CSC)

[4]PREAMBOLO

[5]Le Parti contraenti Riconoscendo la necessita' di mantenere un grado elevato di sicurezza della vita umana in occasione della movimentazione, dell'impilaggio e del trasporto dei contenitori, Consapevoli della necessita' di facilitare i trasporti internazionali a mezzo di contenitori, Riconoscendo a tale proposito i vantaggi che deriverebbero dal rendere ufficiali norme internazionali comuni in materia di sicurezza, Ritenendo che il mezzo migliore per giungere a tale scopo sia quello di stipulare una Convenzione, Hanno deciso di rendere ufficiali le norme per la costruzione dei contenitori per garantire la sicurezza della loro movimentazione, impilaggio e trasporto nelle normali condizioni operative e a tal fine, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[6]Articolo I Obbligo generale ai termini della presente Convenzione

[7]Le Parti contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-arti · fonte su Normattiva