[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
[3]CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS SULLA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA, 1977
[4]Le Parti della Convenzione; Desiderose di promuovere la sicurezza delle navi in generale e quella delle navi da pesca in particolare; Avendo presente il notevole contributo apportato dalle Convenzioni internazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, ed anche dalle Convenzioni internazionali sulle linee di carico, al miglioramento della sicurezza delle navi; Riconoscendo che le navi da pesca sono esentate da quasi tutti gli obblighi derivanti dalle summenzionate Convenzioni internazionali; Desiderose, di conseguenza, di elaborare di comune accordo principi e norme uniformi riguardanti la costruzione e l'equipaggiamento delle navi da pesca al fine di assicurare la sicurezza di tali navi e dei loro equipaggi; Considerando che il mezzo migliore per raggiungere tale obiettivo sia la stesura di una Convenzione; Hanno convenuto quanto segue:
[5]Art. 1 Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
[6]Le Parti danno efficacia alle disposizioni della Convenzione e del suo Allegato, che costituisce parte integrante della Convenzione. Salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento al suo Allegato.
Testo vigente dal 20 giugno 1983
