[1]Articolo III Campo di applicazione

[2]1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo. 2. Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale. 3. Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'Allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artiii · fonte su Normattiva