[1]Articolo VI Controllo
[2]1. Ogni contenitore approvato in virtu' dell'articolo III deve essere sottoposto, sul territorio delle Parti contraenti, al controllo dei funzionari debitamente autorizzati da tali Parti. Tale controllo deve limitarsi alla verifica della presenza sul contenitore, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, di una targa di approvazione ai fini della sicurezza valida, a meno che non vi sia la prova evidente che lo stato del contenitore presenti un rischio manifesto per la sicurezza. In questo caso il funzionario incaricato del controllo deve esercitare tale controllo solo nella misura in cui esso e' necessario per assicurarsi che il contenitore sia ripristinato in condizioni di sicurezza, prima che sia rimesso in servizio. 2. Allorche' appare evidente che il contenitore non risponde piu' alle norme di sicurezza a seguito di un difetto che sarebbe potuto esistere al momento della sua approvazione, l'Amministrazione responsabile di tale approvazione deve essere informata dalla Parte contraente che ha scoperto il difetto stesso.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
