[1]Articolo IV Prove, ispezione, approvazione e manutenzione

[2]1. Per attuare le disposizioni dell'Allegato I, ogni Amministrazione deve instaurare una efficace procedura di prova, ispezione e approvazione dei contenitori, conformemente ai criteri stabiliti nella presente Convenzione; essa puo' tuttavia affidare tali prove, ispezioni e approvazioni ad organismi da essa autorizzati nella debita forma. 2. L'Amministrazione che affida tali prove, ispezioni e approvazioni ad una organizzazione deve informarne il Segretario Generale dell'Organizzazione consultiva marittima internazionale (IMCO) che avvisa le Parti contraenti. 3. La richiesta di approvazione puo' essere rivolta all'Amministrazione di ogni Parte contraente. 4. Ogni contenitore deve essere mantenuto in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza, conformemente alle disposizioni dell'Allegato I. 5. Se un contenitore approvato non risponde alle norme degli Allegati I e II, l'Amministrazione interessata adottera' le misure che essa riterra' necessarie per far si che il contenitore sia reso conforme alle suddette norme o per ritirare l'approvazione.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artiv · fonte su Normattiva