1. Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo i contenitori devono essere costruiti conformemente alle condizioni fissate nell'Allegato 7, Parte I e devono essere stati ammessi secondo la procedura stabilita nell'Allegato VII, Parte II. 2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della Convenzione doganale concernente i contenitori, del 1972, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisse o modificasse detta Convenzione; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art13 · fonte su Normattiva