[1]La Convenzione e' redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Ne vengono effettuate traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca, araba e italiana che sono depositate con l'esemplare originale corredato dalle firme.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno apposto la propria firma alla Convenzione.

[3]Fatto a Torremolinos il due aprile millenovecentosettantasette.

[4](seguono le firme).

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art14 · fonte su Normattiva