Ai fini della Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:

  • a)il termine "Parte" indica uno Stato nei cui confronti la Convenzione sia entrata in vigore;
  • b)l'espressione "nave da pesca" o il termine "nave" indicano qualsiasi imbarcazione utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi ed altre risorse marine viventi;
  • c)il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima;
  • d)l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale dell'Organizzazione;
  • e)il termine "Amministrazione" indica il governo dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art2 · fonte su Normattiva