Ai fini della Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:
- a)il termine "Parte" indica uno Stato nei cui confronti la Convenzione sia entrata in vigore;
- b)l'espressione "nave da pesca" o il termine "nave" indicano qualsiasi imbarcazione utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi ed altre risorse marine viventi;
- c)il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima;
- d)l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale dell'Organizzazione;
- e)il termine "Amministrazione" indica il governo dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera.
Testo vigente dal 20 giugno 1983
