Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso:
- 1)per "norme" si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione;
- 2)per "amministrazione" si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera;
- 3)per "viaggio internazionale" si intende un viaggio via mare tra un Paese nei confronti del quale la presente convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante;
- 4)per "stazza lorda" si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente convenzione;
- 5)per "stazza netta" si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente convenzione;
- 6)per "nuova nave" si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione;
- 7)per "esistente nave" si intende una nave non nuova;
- 8)per "lunghezza" si intende una lunghezza pari al 96% della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all'85% del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l'asse del timone al galleggiamento, la' ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale e' calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto;
- 9)per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
