[1]ARTICOLO II Definizioni

[2]Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito: (a) per "Contraente" si intende lo Stato in cui la Convenzione e' entrata in vigore; (b) per "Amministrazione" si intende il Governo del Contraente di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera; (c) per "Certificato" si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui e' conosciuto, emesso da o con l'autorizzazione dell'Amministrazione o riconosciuto dall'Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali; (d) per "Abilitato" si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato; (e) per "Organizzazione" si intende l'Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO); (f) per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione; (g) per "Nave atta a tenere il mare" si intende una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne od in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali; (h) per "Peschereccio" si intende una nave impiegata per prendere pesce, balene, foche, trichechi o altre risorse viventi del mare; (i) per "Regolamento Radio" si intende il Regolamento Radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla piu' recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artii · fonte su Normattiva