di informazioni
- 1)Le Parti comunicano all'Organizzazione:
- a)il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle varie questioni che entrano nel campo di applicazione della Convenzione;
- b)la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto cio' che riguarda la progettazione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
- c)un numero sufficiente di modelli dei certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni della Convenzione.
- 2)L'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni comunicazione ricevuta in virtu' del comma a) del paragrafo 1) e diffonde loro le informazioni che le sono state comunicate ai sensi dei commi b) e c) del paragrafo 1).
Testo vigente dal 20 giugno 1983
