di informazioni

  • 1)Le Parti comunicano all'Organizzazione:
  • a)il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle varie questioni che entrano nel campo di applicazione della Convenzione;
  • b)la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto cio' che riguarda la progettazione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
  • c)un numero sufficiente di modelli dei certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni della Convenzione.
  • 2)L'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni comunicazione ricevuta in virtu' del comma a) del paragrafo 1) e diffonde loro le informazioni che le sono state comunicate ai sensi dei commi b) e c) del paragrafo 1).

Testo vigente dal 20 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art6 · fonte su Normattiva