occorsi alle navi da pesca

  • 1)Ogni Parte fa svolgere una inchiesta relativamente ad ogni incidenze occorso ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni della Convenzione, ove essa ritenga che tale inchiesta possa favorire la determinazione delle modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla Convenzione.
  • 2)Ogni Parte fornisce all'Organizzazione tutte le informazioni pertinenti relative alle conclusioni di tale inchiesta in vista della loro diffusione a tutte le Pari. I rapporti o le raccomandazioni redatti dall'Organizzazione sulla base di trii informazioni non devono ne' rivelare l'identita' o la nazionalita' delle navi in causa ne' imputare in alcun modo la responsabilita' di tale incidente ad una nave o ad una persona o lasciare presumere la loro responsabilita'.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art7 · fonte su Normattiva